ARTICOLO 570 DEL CODICE PENALE Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
|
![]() |
Approfondimenti: Assistenza legale - Assistenza legale online - Civilista - Matrimonialista - Avvocati Roma - Studio Legale Roma - Avvocato Roma - Consulenza contrattuale Roma - Divorzista - Diritto di Famiglia
